governo, consentiva la ripresa della produzione e della commercializzazione dei prodotti all'Ilva, "presenta
evidenti profili di contrasto innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione, ossia
con il principio di uguaglianza, dal momento che indentici fatti-reato, quali, in ipotesi, quelli contestati nel
decreto di sequestro del 22 novembre 2012, se commessi da alcune imprese, possono
determinare il sequestro del prodotto medesimo e la conseguente incommerciabilità dei beni, se commessi,
invece, da Ilva Spa, non comportano analogo effetto, determinandosi in questo modo", secondo
il collegio del Tribunale dell'appello cautelare di Taranto, "una inammissibile disparità di trattamento".
Questa l'ordinanza con cui il presidente del collegio (1° sezione penale) Alessandro De Tommasi, il giudice
relatore Benedetto Ruberto e il giudice a latere Massimo De Michele sospendono il
giudizio sulla richiesta di dissequestro dei prodotti finiti presentata dai legali dell'Ilva e inviano gli atti alla
Corte Costituzionale sollevando una questione di legittimità costituzionale
in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica sulla legge.
Pino Finocchiaro su Rai News.
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